Il Modello di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001

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Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, che introduce la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito il “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti (ex art. 5 comma 1 lett.a) in posizione apicale l’art. 6 prevede l’esonero qualora l’Ente stesso dimostri che:

L’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (“Modello”);

sia stato nominato un Organismo di Vigilanza dell’Ente (“OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di proporne l’aggiornamento;
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le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;

non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

  1.  individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
  2.  prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
  3.  individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
  4.  prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
  5.  introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo che:

– individuano le aree/ processi di possibile rischio nell’attività aziendali, nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;

– definiscono un sistema regolamentare interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono, tra l’altro, ricompresi:

definiscono un sistema regolamentare interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono, tra l’altro, ricompresi:

un sistema di deleghe di funzioni e poteri di firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;

– individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;

– si fondano su una struttura organizzativa coesa che ispira e controlla i comportamenti, garantendo un’assegnazione chiara dei compiti e una corretta attribuzione delle funzioni per attuare efficacemente gli obiettivi stabiliti.

– attribuiscono all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di proporne l’aggiornamento.

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